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90710
IDG750600122
75.06.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rossi eugenio
rapporto tra giudizio penale e giudizio civile con riferimento alla legge 24 dicembre 1969, n. 990
Resp. civ. prev., vol. 38, (1973), fasc. 1-2, pag. 41-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31650
pratico
formale
esaminati con particolare attenzione i rapporti intercorrenti tra azione civile e giudizio penale e la influenza condizionatrice delle decisioni civili ed amministrative sul potere decisorio del giudice penale, l' a. esamina tale aspetto del problema rispetto ai rapporti disciplinati dalla legge n. 990 del 1969, soprattutto in considerazione dell' innovazione dell' azione diretta sancita dall' art. 18 di detta legge. la dottrina e' divisa sulla qualificazione della natura giuridica dell' azione diretta: alcuni la ricomprendono nell' azione contrattuale, altri la qualificano azione legale per fatto altrui. tali tesi portano rispettivamente a negare e viceversa ad affermare che l' assicuratore possa essere parte, quale responsabile civile. nel processo penale. l' a. rileva l' influenza della scelta di una delle due soluzioni sull' interpretazione dell' art. 24: cioe' o si dovra' ammettere che l' art. 24 si applica anche al giudizio promosso anteriormente contro il responsabile, oppure che l' assicuratore assume nel processo penale la veste di responsabile civile. l' a. ritiene che nel caso in cui sia esperita dal danneggiato azione contro il responsabile principale, vero omerato sotto il profilo economico sara' l' assicuratore a norma dell' art. 1917 codice civile. tale soluzione pero' non rileva ai fini della qualifica dell' azione diretta, che per l' a. sarebbe di natura legale. altra questione e' l' estensione della garanzia assicurativa ai fatti dolosi a norma dell' art. 1, tuttavia si puo' affermare in linea generale che nell' azione diretta verso l' assicuratore avra' rilevanza l' accertamento compiuto in sede penale in ordine al danno risarcibile e che tale accertamento potra' costituire il presupposto per decidere la controversia civile relativa all' obbligazione dell' assicurato.
l. 24 dicembre 1969, n. 990
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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