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| IDG750600122 | |
| 75.06.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rossi eugenio
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| rapporto tra giudizio penale e giudizio civile con riferimento alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990
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| Resp. civ. prev., vol. 38, (1973), fasc. 1-2, pag. 41-59
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31650
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| pratico
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| formale
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| esaminati con particolare attenzione i rapporti intercorrenti tra
azione civile e giudizio penale e la influenza condizionatrice delle
decisioni civili ed amministrative sul potere decisorio del giudice
penale, l' a. esamina tale aspetto del problema rispetto ai rapporti
disciplinati dalla legge n. 990 del 1969, soprattutto in
considerazione dell' innovazione dell' azione diretta sancita dall'
art. 18 di detta legge. la dottrina e' divisa sulla qualificazione
della natura giuridica dell' azione diretta: alcuni la ricomprendono
nell' azione contrattuale, altri la qualificano azione legale per
fatto altrui. tali tesi portano rispettivamente a negare e viceversa
ad affermare che l' assicuratore possa essere parte, quale
responsabile civile. nel processo penale. l' a. rileva l' influenza
della scelta di una delle due soluzioni sull' interpretazione dell'
art. 24: cioe' o si dovra' ammettere che l' art. 24 si applica anche
al giudizio promosso anteriormente contro il responsabile, oppure che
l' assicuratore assume nel processo penale la veste di responsabile
civile. l' a. ritiene che nel caso in cui sia esperita dal
danneggiato azione contro il responsabile principale, vero omerato
sotto il profilo economico sara' l' assicuratore a norma dell' art.
1917 codice civile. tale soluzione pero' non rileva ai fini della
qualifica dell' azione diretta, che per l' a. sarebbe di natura
legale. altra questione e' l' estensione della garanzia assicurativa
ai fatti dolosi a norma dell' art. 1, tuttavia si puo' affermare in
linea generale che nell' azione diretta verso l' assicuratore avra'
rilevanza l' accertamento compiuto in sede penale in ordine al danno
risarcibile e che tale accertamento potra' costituire il presupposto
per decidere la controversia civile relativa all' obbligazione dell'
assicurato.
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| l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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