| 90714 | |
| IDG750600126 | |
| 75.06.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pante' angelo
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| sulla interruzione della prescrizione del diritto dell' assicurato
previsto dall' art. 1916 c.c. e sulla natura di tale diritto
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| Resp. civ. prev., vol. 38, (1973), fasc. 3-4, pag. 228-236
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3165
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| pratico
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| formale
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| il problema esaminato e' quello di stabilire se, ed in quali limiti,
l' attivita' posta in essere dall' assicurato danneggiato possa
giovare all' assicuratore per interrompere la prescrizione del suo
diritto. l' interruzione della prescrizione per operare deve essere
posta in essere dal titolare del diritto, quindi preliminarmente
bisognera' accertare la natura della surrogazione dell' assicuratore.
l' a. dopo aver respinte le varie tesi suggerite dalla dottrina,
abbraccia l' opinione della suprema corte che definisce questa
particolare surrogazione come una peculiare forma di successione
derivativa a titolo particolare nel diritto di credito, che si
attuerebbe nel momento in cui viene notificato il pagamento al terzo
responsabile. l' istituto avrebbe caratteristiche proprie della
surrogazione legale e della cessione del credito. la determinazione
del momento in cui si determina il trapasso del credito ha una
notevole importanza in materia di prescrizione, infatti gli atti
interruttivi compiuti dall' assicurato dopo la successione dell'
assicuratore non hanno efficacia. infatti il titolare della posizione
attiva nel rapporto e' divenuto l' assicuratore.
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| art. 1916 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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