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90714
IDG750600126
75.06.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pante' angelo
sulla interruzione della prescrizione del diritto dell' assicurato previsto dall' art. 1916 c.c. e sulla natura di tale diritto
Resp. civ. prev., vol. 38, (1973), fasc. 3-4, pag. 228-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3165
pratico
formale
il problema esaminato e' quello di stabilire se, ed in quali limiti, l' attivita' posta in essere dall' assicurato danneggiato possa giovare all' assicuratore per interrompere la prescrizione del suo diritto. l' interruzione della prescrizione per operare deve essere posta in essere dal titolare del diritto, quindi preliminarmente bisognera' accertare la natura della surrogazione dell' assicuratore. l' a. dopo aver respinte le varie tesi suggerite dalla dottrina, abbraccia l' opinione della suprema corte che definisce questa particolare surrogazione come una peculiare forma di successione derivativa a titolo particolare nel diritto di credito, che si attuerebbe nel momento in cui viene notificato il pagamento al terzo responsabile. l' istituto avrebbe caratteristiche proprie della surrogazione legale e della cessione del credito. la determinazione del momento in cui si determina il trapasso del credito ha una notevole importanza in materia di prescrizione, infatti gli atti interruttivi compiuti dall' assicurato dopo la successione dell' assicuratore non hanno efficacia. infatti il titolare della posizione attiva nel rapporto e' divenuto l' assicuratore.
art. 1916 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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