| 90729 | |
| IDG750600142 | |
| 75.06.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pontonio felice
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| la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e la convenzione di bruxelles 27
dicembre 1968
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| Resp. civ. prev., vol. 38, (1973), fasc. 5-6, pag. 370-381
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31650
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| teorico sistematico
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| formale
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| l' a. in questo studio si propone di raffrontare le norme contemplate
nella convenzione di bruxelles del 27 dicembre 1968 con le norme del
nostro ordinamento in materia di responsabilita' civile. nella
convenzione, contrariamente al nostro sistema, infatti, si prescinde
dal principio di nazionalita' o cittadinanza in materia di competenza
del giudice. infatti le norme si riferiscono al solo domicilio della
persona nel territorio dello stato firmatario. per consentire l'
applicazione della normativa convenzionale, il nostro paese si e'
impegnato a non fare riferimento in tale materia alle proprie norme
interne, altra innovazione della convenzione e' la statuizione per
cui si riconosce la facolta' di convenire l' assicuratore davanti al
giudice del luogo in cui si e' verificato il danno, e la facolta' per
l' assicuratore di chiamare l' assicurato nella causa promossa contro
di lui dal danneggiato. ancora il giudice adito conosce sia dell'
azione penale che di quella risarcitoria. tale statuizione non ha
generato difficolta' nel nostro ordinamento essendo consentito l'
esercizio dell' azione civile in sede penale. la convenzione, infine
nota l' a., lascia inalterati i principii sanciti in materia di
determinazione del danno dai singoli stati firmatari.
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| l. 24 dicembre 1969, n. 990
conv. bruxelles 27 dicembre 1968
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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