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Documento


90731
IDG750600145
75.06.00145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pavone la rosa antonio
fallimento del traente e successivo pagamento della cambiale
Riv. dir. civ., an. 20 (1974), fasc. 1, pt. 1, pag. 30-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31400; d3133
teorico-sistematico
formale
si esclude che il fallimento del traente abbia l' effetto di estinguere l' "ordine" contenuto nella cambiale tratta e si riconosce al trattario la possibilita' di sottrarsi all' adempimento dell' obbligazione cambiaria e di ripetere quanto eseguito in favore del prenditore soltanto quando egli abbia ignorato il fallimento del traente e gli sia impossibile "conteggiare" alla massa l' eseguito pagamento. l' inopponibilita' alla massa degli effetti "dispositivi" del iussum non accettato prima dell' apertura del concorso, ha fatto escludere che la massa stessa possa agire nei confronti dell' accipiens. inoltre e' stata ammessa la possibilita' di applicare in favore del solvens la regola sul pagamento al creditore apparente ed, in tale ipotesi, e' stato riconosciuto alla massa il diritto di conseguire dal prenditore della cambiale quanto questi ha ricevuto dal trattatario ignaro dell' intervenuto fallimento.
art. 50 l. camb. art. 55 l. fall. art. 33 l. camb. art. 51 l. camb. art. 44 l. fall. art. 78 l. fall. art. 1189 c.c. art. 1271 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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