| 90760 | |
| IDG750600185 | |
| 75.06.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| persico clemente
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| dieci lustri di applicazione della convenzione internazionale di
bruxelles sulla polizza di carico
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| conv. di bruxelles del 25 agosto 1924
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| Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 91-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9361
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. passa in rassegna la disciplina del regime della
responsabilita' per danni da perdita od avaria delle cose trasportate
o da ritardo adottata dalla convenzione di bruxelles del 25 agosto
1924, precisando i limiti cronologici della responsabilita' del
vettore, definendo quale sia la deviazione di rotta considerata
ammissibile e sottolineando la assoluta inderogabilita' delle regole
quando sia stata emessa una vera e propria polizza di carico. dopo
avere osservato che la inammissibilita' della prova contraria alle
risultanze della polizza netta nei confronti del terzo giratario di
buona fede, consacrata nell' art. 1 del protocollo di bruxelles del
23 febbraio 1968, costituisce non innovazione ma interpretazione
lievemente restrittiva del principio dell' estoppel anglosassone e
dopo aver messo a fuoco il concetto della ragionevole diligenza che
il vettore e' tenuto ad osservare nel porre la nave in condizione di
navigabilita', l' a. descrive uno per uno i cosiddetti pericoli
eccettuati, dei quali provando l' avveramento il vettore e' liberato
da responsabilita'. l' a. critica, infine, la tesi che la limitazione
del debito si applichi anche nel caso di dolo o colpa grave od anche
di sola colpa grave del vettore, in considerazione della natura di
titolo di credito della polizza di carico, e sostiene la natura di
decadenza del termine prescritto per l' esercizio dell' azione di
responsabilita'.
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| art. 421 c.nav.
art. 422 c.nav.
art. 462 c.nav.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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