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90760
IDG750600185
75.06.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
persico clemente
dieci lustri di applicazione della convenzione internazionale di bruxelles sulla polizza di carico
conv. di bruxelles del 25 agosto 1924
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 91-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9361
teorico-sistematico
formale
l' a. passa in rassegna la disciplina del regime della responsabilita' per danni da perdita od avaria delle cose trasportate o da ritardo adottata dalla convenzione di bruxelles del 25 agosto 1924, precisando i limiti cronologici della responsabilita' del vettore, definendo quale sia la deviazione di rotta considerata ammissibile e sottolineando la assoluta inderogabilita' delle regole quando sia stata emessa una vera e propria polizza di carico. dopo avere osservato che la inammissibilita' della prova contraria alle risultanze della polizza netta nei confronti del terzo giratario di buona fede, consacrata nell' art. 1 del protocollo di bruxelles del 23 febbraio 1968, costituisce non innovazione ma interpretazione lievemente restrittiva del principio dell' estoppel anglosassone e dopo aver messo a fuoco il concetto della ragionevole diligenza che il vettore e' tenuto ad osservare nel porre la nave in condizione di navigabilita', l' a. descrive uno per uno i cosiddetti pericoli eccettuati, dei quali provando l' avveramento il vettore e' liberato da responsabilita'. l' a. critica, infine, la tesi che la limitazione del debito si applichi anche nel caso di dolo o colpa grave od anche di sola colpa grave del vettore, in considerazione della natura di titolo di credito della polizza di carico, e sostiene la natura di decadenza del termine prescritto per l' esercizio dell' azione di responsabilita'.
art. 421 c.nav. art. 422 c.nav. art. 462 c.nav.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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