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Documento


90769
IDG750600202
75.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grigoli michele
sulla natura del termine previsto dall' art. 6 della convenzione di bruxelles sulla polizza di carico
nota a cass. 24 luglio 1969, n. 2798
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 292-298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93435
teorico-sistematico
formale
l' a. non condivide l' affermazione della suprema corte che il termine di cui all' art. 3 n. 6 della convenzione di bruxelles 25 agosto 1924 abbia natura di decadenza, richiamata la tesi dell' auricchio secondo la quale la prescrizione e' uno strumento di liberazione del soggetto passivo del rapporto giuridico, nel mentre la decadenza opera al di fuori del rapporto giuridico per la tutela dell' interesse pubblico e si riferisce alla delimitazione cronologica di un atto infungibile diretto a liberare il debitore. l' a. osserva che il termine in oggetto riveste la caratteristica tipica della prescrizione di paralizzare non solo la domanda giudiziale ma anche ogni altra attivita' creditrice. osserva altresi' che nel caso esaminato dalla sentenza, trattandosi di polizza di carico emessa in un paese non aderente alla convenzione, il richiamo in polizza alla convenzione opera come rinvio ad un fatto contrattuale la cui validita' deve essere apprezzata ai sensi dell' art. 10 codice navale e 31 disposizioni preliminari al codice civile con la conseguenza che la proroga preventiva del termine in oggetto e' da ritenersi inammissibile perche' contraria all' ordine pubblico ai sensi dell' art. 2936 codice civile.
art. 6 conv. bruxelles 25 agosto 1924 art. 10 c.nav. art. 31 disp. prel. c.c. art. 2936 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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