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| IDG750600202 | |
| 75.06.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| grigoli michele
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| sulla natura del termine previsto dall' art. 6 della convenzione di
bruxelles sulla polizza di carico
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| nota a cass. 24 luglio 1969, n. 2798
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| Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 292-298
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d93435
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. non condivide l' affermazione della suprema corte che il
termine di cui all' art. 3 n. 6 della convenzione di bruxelles 25
agosto 1924 abbia natura di decadenza, richiamata la tesi dell'
auricchio secondo la quale la prescrizione e' uno strumento di
liberazione del soggetto passivo del rapporto giuridico, nel mentre
la decadenza opera al di fuori del rapporto giuridico per la tutela
dell' interesse pubblico e si riferisce alla delimitazione
cronologica di un atto infungibile diretto a liberare il debitore. l'
a. osserva che il termine in oggetto riveste la caratteristica tipica
della prescrizione di paralizzare non solo la domanda giudiziale ma
anche ogni altra attivita' creditrice. osserva altresi' che nel caso
esaminato dalla sentenza, trattandosi di polizza di carico emessa in
un paese non aderente alla convenzione, il richiamo in polizza alla
convenzione opera come rinvio ad un fatto contrattuale la cui
validita' deve essere apprezzata ai sensi dell' art. 10 codice navale
e 31 disposizioni preliminari al codice civile con la conseguenza che
la proroga preventiva del termine in oggetto e' da ritenersi
inammissibile perche' contraria all' ordine pubblico ai sensi dell'
art. 2936 codice civile.
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| art. 6 conv. bruxelles 25 agosto 1924
art. 10 c.nav.
art. 31 disp. prel. c.c.
art. 2936 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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