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Documento


90817
IDG750600273
75.06.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saffirio franco
stillicidio di assenze per malattie: ripercussioni sul regolare funzionamento dell' organizzazione del lavoro e conseguenze relative
nota a pret. torino 18 maggio 1973
Mass. giur. lav., s. 3, an. 47 (1974), fasc. 3-4, pag. 351-357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7470
pratico
formale
l' a., concordando pienamente con quanto disposto dalla sentenza che commenta, ritiene che lo scarso rendimento del lavoratore le cui prestazioni risultino insufficienti e saltuarie per effetto delle assenze dal lavoro per malattia, anche se regolarmente giustificate, integri un' ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell' art. 3 della legge n. 604 del 1966. secondo di tale disposizione e', infatti, giustificato motivo di licenziamento anche quello determinato da ragioni inerenti al regolare svolgimento dell' attivita' produttiva e, secondo l' a., non v' e' dubbio che l' eccessiva morbosita' del lavoratore turbi tale attivita'. ne', rileva l' a., vale reclamare l' applicazione a questa fattispecie dell' art. 2110 codice civile, in quanto tale disposizione ha lo scopo di proteggere il lavoratore dall' eventualita' di un licenziamento mentre e' ammalato e non anche, ricorrendone i presupposti di legittimita', dopo che la malattia e' cessata.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2110 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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