| 90817 | |
| IDG750600273 | |
| 75.06.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| saffirio franco
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| stillicidio di assenze per malattie: ripercussioni sul regolare
funzionamento dell' organizzazione del lavoro e conseguenze relative
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| nota a pret. torino 18 maggio 1973
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| Mass. giur. lav., s. 3, an. 47 (1974), fasc. 3-4, pag. 351-357
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7470
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| pratico
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| formale
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| l' a., concordando pienamente con quanto disposto dalla sentenza che
commenta, ritiene che lo scarso rendimento del lavoratore le cui
prestazioni risultino insufficienti e saltuarie per effetto delle
assenze dal lavoro per malattia, anche se regolarmente giustificate,
integri un' ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per
giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell' art. 3 della legge
n. 604 del 1966. secondo di tale disposizione e', infatti,
giustificato motivo di licenziamento anche quello determinato da
ragioni inerenti al regolare svolgimento dell' attivita' produttiva
e, secondo l' a., non v' e' dubbio che l' eccessiva morbosita' del
lavoratore turbi tale attivita'. ne', rileva l' a., vale reclamare l'
applicazione a questa fattispecie dell' art. 2110 codice civile, in
quanto tale disposizione ha lo scopo di proteggere il lavoratore
dall' eventualita' di un licenziamento mentre e' ammalato e non
anche, ricorrendone i presupposti di legittimita', dopo che la
malattia e' cessata.
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| art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 2110 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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