| l' a. ritiene che, essendo l' art. 20 dello statuto dei lavoratori
una norma di carattere speciale, limitata nell' ambito e nelle
modalita' di attuazione, non sia ammissibile una sua applicazione
analogica, o la enucleazione da essa di un principio generale che
possa trovare applicazione fuori dell' ambito e dei modi dalla norma
considerata. a suo parere, quindi, non puo' condividersi l'
affermazione nella sentenza, che annota, secondo cui sono legittime e
non soggette al limite delle 10 ore annue e alle modalita' di cui al
secondo e terzo comma del citato art. 20 dello statuto, le assemblee
non retribuite tenute nell' orario di lavoro, in quanto
constituiscono, in sostanza, una forma di sciopero che gia' di per
se' comporta la legittimita' della mancata esecuzione del lavoro. per
l' a., comunque, eventuali riunioni di lavoratori in azienda, tenute
al di fuori delle ipotesi previste dall' art. 20 dello statuto,
possono essere considerate legittime ex art. 14 della stessa legge,
purche' non si svolgano in modo ostativo alla produzione e purche',
qualora i lavoratori siano entrati in sciopero, il datore di lavoro
non abbia preteso l' allontanamento degli stessi dal luogo di lavoro.
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