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90824
IDG750600281
75.06.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franceschini pietro
sciopero e diritto di assemblea
nota a trib. milano 30 ottobre 1973
Mass. giur. lav., s. 7, an. 47 (1974), fasc. 5, pag. 483-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d713; d7113
pratico
formale
l' a. ritiene che, essendo l' art. 20 dello statuto dei lavoratori una norma di carattere speciale, limitata nell' ambito e nelle modalita' di attuazione, non sia ammissibile una sua applicazione analogica, o la enucleazione da essa di un principio generale che possa trovare applicazione fuori dell' ambito e dei modi dalla norma considerata. a suo parere, quindi, non puo' condividersi l' affermazione nella sentenza, che annota, secondo cui sono legittime e non soggette al limite delle 10 ore annue e alle modalita' di cui al secondo e terzo comma del citato art. 20 dello statuto, le assemblee non retribuite tenute nell' orario di lavoro, in quanto constituiscono, in sostanza, una forma di sciopero che gia' di per se' comporta la legittimita' della mancata esecuzione del lavoro. per l' a., comunque, eventuali riunioni di lavoratori in azienda, tenute al di fuori delle ipotesi previste dall' art. 20 dello statuto, possono essere considerate legittime ex art. 14 della stessa legge, purche' non si svolgano in modo ostativo alla produzione e purche', qualora i lavoratori siano entrati in sciopero, il datore di lavoro non abbia preteso l' allontanamento degli stessi dal luogo di lavoro.
art. 14 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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