Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


90915
IDG751200081
75.12.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
daniele nicola
nota a dec. cons. stato sez. vi 9 marzo 1971, n. 139
Rass. istr. second., an. 27 (1972), fasc. 2, pag. 67-68
d14316
pur aderendo alla decisione nei suoi punti fondamentali, l' a. osserva in ordine alla procrastinazione della sospensione cautelare che lo spirito della vigente legislazione e' quello di mantenere ferma tale misura allorquando la vicenda penale o disciplinare non sia esaurita, infatti la sospensione cautelare disposta in pendenza di giudizio penale cade solo quando tale giudizio sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione "perche' il fatto non sussiste o perche' l' imputato non lo ha commesso".
art. 92 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 97 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati