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Documento


90916
IDG751200082
75.12.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
daniele nicola
nota a dec. cons. stato sez. vi 16 marzo 1971, n. 191
Rass. istr. second., an. 27 (1972), fasc. 2, pag. 61-62
d18453
il consiglio di stato ha rilevato che gli insegnanti tecnico-pratici debbono considerarsi insegnanti secondari e di conseguenza il servizio prestato nella prima qualifica va riconosciuto integralmente nel ruolo di insegnante secondario nel quale sia avvenuto il passaggio. l' a., dissentendo dalla decisione, rileva che il sistema che ne risulta si appalesa ingiusto poiche' mette sullo stesso piano, al fine della progressione della carriera, il servizio reso in ruoli che presuppongono il possesso di una laurea e quello prestato in ruoli nei quali si puo' accedere senza laurea.
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