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Stampa giuridica

Documento


90966
IDG751200175
75.12.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
anania roberto
espressione del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cur
art. 51 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
Stato civ. it., an. 68 (1972), fasc. 9, pag. 524-526
d04301; d18821
l' a. mette in luce come la legge elettorale, ponendo come termine ultimo agli elettori ricoverati in case di cura per manifestare la volonta' di votare nel luogo ove sono ricoverati, il secondo giorno antecedente la votazione, venga di fatto ad escludere numerosi elettori (ad es. quelli ricoverati successivamente) dal diritto di voto. propone che la individuazione degli elettori ricoverati nelle case di cura avvenga all' atto della votazione da parte dei presidenti dei seggi elettorali.
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