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91026
IDG751200245
75.12.00245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrioli v.
nota a cons. stato, sez. vi, 24 ottobre 1972, n. 595
Foro it., an. 98 (1973), fasc. 1, pt. 3, pag. 14
d14314; d14315; d14316; d172
secondo la decisione, nel caso di pubblico impiegato sospeso cautelarmente dal servizio e dallo stipendio perche' sottoposto a procedimento penale, il cui rapporto si sia frattanto risolto per scadenza del termine, e' parimenti sospeso-fino all' eventuale definizione favorevole del procedimento penale- l' obbligo dell' ente di corrispondere lo stipendio, l' indennita' di fine rapporto ed i contributi assicurativi relativamente al periodo della sospensione dal servizio. il commentatore, dopo aver avvertito che il fatto cui si riferisce l' imputazione penale e' vecchio di 6 anni, e che l' impiegato aveva gia' ottenuto una sentenza assolutoria di primo grado, cita il caso come un esempio della lungaggine con cui viene gestita la giustizia penale e delle conseguenze di ordine amministrativo che ne derivano.
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