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91027
IDG751200246
75.12.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gagliardi m.
nota a c. conti, sez. un., 10 giugno 1972, n. 26
Foro it., an. 98 (1973), fasc. 2, pt. 3, pag. 75-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15401
la massima annotata risolve, nel primo senso, il conflitto tra la sezione iii, orientata prevalentemente ad ammettere il ricorso contro un provvedimento amministrativo che, inesistente all' atto della introduzione del giudizio, sia intervenuto successivamente, e la sez. iv, che invece ha piu' volte ritenuto la inammissibilita' di tale ricorso. il commentatore, dopo aver riferito delle diverse posizioni dottrinali in argomento, sottolinea come secondo le stesse sezioni riunite, gli elementi di diritto positivo non confortano maggiormente l' una che l' altra tesi, sicche' la decisione trova piuttosto fondamento nel principio generalissimo della economia dei giudizi.
art. 62 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 63 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 71 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 art. 72 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 art. 75 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 art. 76 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038
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