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91032
IDG751200252
75.12.00252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
terenziani p.m.
discrezionalita' (tecnica o amministrativa?) e bellezze naturali
nota a cons. stato, sez. iv, 27 luglio 1973, n. 738
Foro it., an. 98 (1973), fasc. 12, pt. 3, pag. 385-387
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18250; d11180
la sentenza annotata tratta di piani paesistici e di violazioni della legge sulla tutela delle bellezze naturali o panoramiche. l' a. della nota, dopo aver precisato che il piano paesistico si pone nei confronti della vincolazione paesistica genericamente prevista dalla legge n. 1497 del 1939 come una determinazione dettagliata e puntuale degli obblighi ed oneri gravanti sul bene protetto, coglie una contraddizione fra 2 brani della sentenza in rassegna: il consiglio di stato, infatti, dopo aver rilevato che l' attivita' mediante la quale l' amministrazione adotta una misura sanzionatoria e' vincolata "essendo essa tenuta a reagire ogni volta che si sia in presenza di violazioni o abusi della legge sulla tutela delle bellezze naturali o panoramiche", conclude invece sottolineando che "rientra nella valutazione amministrativa di merito, insindacabile in sede di legittimita', l' apprezzamento del pregiudizio che le costruzioni abusive rechino all' aspetto esteriore della zona vincolata". per il commentatore, comunque, l' attivita' che funge da presupposto per l' adozione di una misura repressiva va qualificata come vera e propria attivita' discrezionale.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 r.d. 3 giugno 1940, n. 1357
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