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91035
IDG751200255
75.12.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
p.s.
nota a cons. stato, v sez., 21 dicembre 1971, n. 1530.
Giur. it., an. 125 (1973), fasc. 3, pt. 3, pag. 93-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d111; d94378; d9437
si esprimono perplessita' sul potere della pubblica amministrazione (ministero dell' interno) -riconosciuto dalla sentenza annotata- di accertare la veridicita' del provvedimento di erezione in ente ecclesiastico da parte della competente autorita' ecclesiastica in ordine all' effettiva configurazione dell' ente stesso in base alle norme del diritto canonico. si ritiene poi che, ove non si possa concedere il riconoscimento della personalita' giuridica italiana ad una associazione religiosa in base alla speciale disciplina prevista dal regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, si debba applicare l' ordinaria disciplina prevista dall' art. 12 codice civile concernente il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto comune, e cio' alla luce dell' art. 20 costituzione la cui ratio consiste nel divieto di operare nei confronti degli enti ecclesiastici un trattamento discriminatorio rispetto alle altre associazioni
art. 29 l. 27 maggio 1929, n. 810 l. 27 maggio 1929, n. 848 r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262 art. 20 cost. art. 12 c.c.
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