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91036
IDG751200256
75.12.00256 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.d' a.
nota a cons. stato, v sez., 24 ottobre 1972, n. 711
Giur. it., an. 125 (1973), fasc. 4, pt. 3, pag. 139-140
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1821
viene criticata l' interpretazione data dalla decisione all' art. 62 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 concernente le modalita' di pubblicazione delle deliberazioni comunali, per la quale non sarebbe necessaria l' affissione all' albo pretorio di copia del regolamento edilizio dopo che sia intervenuta l' approvazione del ministero, bastando la semplice affissione degli estremi della delibera approvata e dell' estratto del decreto di approvazione, salva la concreta acquisibilita' da parte degli interessati della conoscenza integrale del documento. si esprime poi il dubbio che l' art. 62 non sia applicabile alla pubblicazione dei regolamenti comunali edilizi con annesso programma di fabbricazione, specie dopo le modifiche introdotte all' art. 36 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 dall' art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765
art. 62 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 art. 36 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 11 l. 6 agosto 1967, n. 765
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