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91039
IDG751200260
75.12.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.d' a.
nota a cons. stato, v sez., 24 ottobre 1972, n. 709
Giur. it., an. 125 (1973), fasc. 5, pt. 3, pag. 193-194
d1822
si prende spunto dalla massima annotata (la quale escludeva che determinati eventi considerati nella fattispecie potessero arrestare il decorso del termine biennale di ultimazione dei lavori edilizi previsto dall' art. 17, vii comma, della legge "ponte" 6 agosto 1967, n. 765) per sottoporre ad ulteriori approfondimenti i seguenti 2 quesiti: 1) se la tematica sulle cause imputabili o meno al costruttore ai fini della decadenza della licenza per decorrenza del termine d' ultimazione dei lavori sia applicabile anche alle licenze posteriori al 31 agosto 1968 ove un termine del genere sia imposto dal regolamento edilizio; 2) se, sempre per le licenze posteriori al 31 agosto 1968, in caso che il regolamento edilizio non preveda alcun termine di ultimazione, la legge vigente consenta una protrazione a tempo indeterminato dei lavori.
art. 17, comma 7, l. 6 agosto 1967, n. 765
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