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91040
IDG751200261
75.12.00261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roffi rolando
osservazioni sul c.d. "fermo amministrativo"
Giur. it., an. 125 (1973), fasc. 6, pt. 4, pag. 127-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d189
lo studio si appunta sul c.d. "fermo amministrativo" previsto dall' art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 il quale dispone che "qualora un' amministrazione dello stato che abbia a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo". l' a. ne esamina tutti i profili e le applicazioni, iniziando con la questione concernente quali siano i soggetti legittimati a richiederlo e rispondendo nel sendo che si tratta di un istituto al quale possono fare ricorso solo le amministrazioni dello stato nei confronti di altre amministrazioni dello stato. dopo aver chiarito che la compensazione nei rapporti con la pubblica amministrazione in quanto tale non puo' essere considerata un istituto generale, bensi' speciale e limitato, l' a. prosegue l' analisi per tentare di giungere a cogliere la natura intrinseca del fermo amministrativo. la conclusione fornita e' che esso rappresenta uno strumento di natura cautelare (misura di autotutela) del tutto singolare, non riconducibile ad altri istituti analoghi (diritto di ritenzione, exceptio inadimpleti contractus, pignoramento, sequestro ex art. 672 codice di procedura civile) e sulla cui ammissibilita' possono sussistere delle serie perplessita' in relazione alla effettiva possibilita' per il cittadino di ottenere un' adeguata tutela giurisdizionale.
art. 69, ultimo comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 art. 1241 c.c.
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