Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


91043
IDG751200264
75.12.00264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
g.c.
nota a cons. stato, vi sez., 13 febbraio 1973, n. 44
Giur. it., an. 125 (1973), fasc. 7, pt. 3a, pag. 317-318
d16114
la decisione, conformemente ad altre precedenti, ha affermato che qualora, dopo l' inizio della trattazione, in seno alla commissione di disciplina si verifichi una modificazione soggettiva, vanno rinnovati integralmente, a pena di nullita', gli atti adottati precedentemente. il commentatore peraltro esclude che la massima possa essere interpretata anche nel senso che gli organi collegiali a formazione composita, dotati di poteri decisionali, quando deliberino in materia disciplinare, debbano necessariamente pronunciarsi con l' intervento di tutti i componenti.
art. 115 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati