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91247
IDG751200539
75.12.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spizuoco renato
accoglimento dell' appello del p.m. ai danni del condannato e condanna alle spese
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 3, pt. 3, pag. 189-192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63020
l' a. dimostra che, se, in caso di impugnazione del pubblico ministero, la misura della condanna del precedente giudizio viene modificata a danno dell' imputato, le spese del giudizio di impugnazione sono poste a carico di questo. l' imputato deve, pero', riportare, precisa l' a., una condanna o anche l' applicazione di una misura di sicurezza, non essendo sufficiente la conferma della condanna precedente, ne' una modificazione che non comporti un aggravamento sfavorevole per l' imputato.
art. 213 c.p.p. art. 488 c.p.p.
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