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91265
IDG751200558
75.12.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barzi massimo
ancora in tema di "dubbio" nel reato di calunnia e formula di proscioglimento
nota a cass. sez. vi pen. 10 marzo 1970
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 4, pt. 2, pag. 279-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51203
l' a. afferma, condividendo l' opinione della suprema corte, che nel reato di calunnia il denunziante deve agire con la consapevole certezza dell' innocenza dell' incolpato; ove quindi si accerti che egli, al momento della denuncia, possedeva ragionevoli dubbi su tale innocenza, viene meno la consapevolezza richiesta per l' esistenza del dolo, e, in tal caso, il giudice deve assolvere il denunciante con formula piena e non dubitativa.
art. 368 c.p.
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