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91285
IDG751200578
75.12.00578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
melli giancarlo
soccombenza del querelante, del denunciante e onere alle spese
nota a cass., sez. ii pen., 15 marzo 1971
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 6, pt. 3, pag. 328-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60010; d60013; d6227; d6127
l' a. condivide la conclusione della corte secondo la quale, in caso di proscioglimento istruttorio dell' imputato, per un reato perseguibile di ufficio, il pagamento delle spese processuali anticipate dallo stato non e' dovuto dal denunciante ma rimane a carico del medesimo, essendo consentita la condanna a tali spese solo a carico del querelante. secondo l' a., tuttavia, questa diversita' di trattamento non si spiega con la diversita' di attribuzione della facolta' d' impulso processuale al querelante o al pubblico ministero, ma, piuttosto, con l' esistenza di un disegno di politica criminale, per cui non si vuole porre alcuna remora alla facolta' di denuncia dei privati.
art. 382 c.p.p.
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