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91306
IDG751200599
75.12.00599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fraioli costanzo
procura speciale e procura generale nella costituzione di parte civile (artt. 22 e 93 c.p.p.)
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 543-544
d60321; d60322
l' a. risolve l' apparente contraddizione letterale che esiste fra l' art. 22 del codice di procedura penale che elenca fra i titolari della azione civile nel processo penale anche il mandatario generale, e l' art. 93 codice di procedura penale che esige, a pena di nullita', la procura speciale. egli sostiene, innanzitutto, che i titolari eventuali dell' art. 22 sono ipotizzati alternativamente e non cumulativamente, quindi che la procura speciale e' richiesta nel caso che il mandato generale sia conferito successivamente al reato, mentre, nel caso che tale mandato preesista, non e' necessaria
art. 22 c.p.p. art. 93 c.p.p.
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