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Documento


91308
IDG751200601
75.12.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ponzetta giovanni
ascese e discese sul terreno della "fungibilita'" nell' obbligazione penale
nota a cass. sez. iii pen. 8 novembre 1965
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 483-493
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6113; d50422; d50411
l' a., dopo una premessa nella quale afferma di essere piu' favorevole all' applicazione delle norme scritte che alla interpretazione equitativa di esse che si discosti dal dettato della norma, sostiene di condividere l' opinione espressa dalla corte nella prima massima. in questa la corte afferma che la possibilita' della fungibilita' della carcerazione preventiva con la pena inflitta per un altro reato e' subordinata al proscioglimento dall' imputazione per cui e' stata sofferta la carcerazione, e sempre che il reato diverso sia stato commesso anteriormente alla misura cautelare. l' a., inoltre, pur ammettendo con la corte che l' applicazione dell' indulto postula una sentenza di condanna, sostiene che sarebbe opportuno, ed anzi doveroso, armonizzare l'art. 183 del codice penale con il disposto dell' art. 277 del codice di procedura penale, dove si ipotizza l' applicabilita' di una causa di estinzione della pena con riguardo a momenti processuali in cui il presupposto della pena irrogata e' ancora futuro e incerto. sempre per questo motivo l' a. non condivide la conclusione della corte per cui non puo' considerarsi "sine titulo" la carcerazione preventiva subita dopo la emanazione di un decreto d' indulto per un reato per il quale interviene successivamente condanna alla quale viene applicato l' indulto.
art. 277 c.p.p. art. 183 c.p.
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