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| IDG751200601 | |
| 75.12.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ponzetta giovanni
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| ascese e discese sul terreno della "fungibilita'" nell' obbligazione
penale
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| nota a cass. sez. iii pen. 8 novembre 1965
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| Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 483-493
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6113; d50422; d50411
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| l' a., dopo una premessa nella quale afferma di essere piu'
favorevole all' applicazione delle norme scritte che alla
interpretazione equitativa di esse che si discosti dal dettato della
norma, sostiene di condividere l' opinione espressa dalla corte nella
prima massima. in questa la corte afferma che la possibilita' della
fungibilita' della carcerazione preventiva con la pena inflitta per
un altro reato e' subordinata al proscioglimento dall' imputazione
per cui e' stata sofferta la carcerazione, e sempre che il reato
diverso sia stato commesso anteriormente alla misura cautelare. l'
a., inoltre, pur ammettendo con la corte che l' applicazione dell'
indulto postula una sentenza di condanna, sostiene che sarebbe
opportuno, ed anzi doveroso, armonizzare l'art. 183 del codice penale
con il disposto dell' art. 277 del codice di procedura penale, dove
si ipotizza l' applicabilita' di una causa di estinzione della pena
con riguardo a momenti processuali in cui il presupposto della pena
irrogata e' ancora futuro e incerto. sempre per questo motivo l' a.
non condivide la conclusione della corte per cui non puo'
considerarsi "sine titulo" la carcerazione preventiva subita dopo la
emanazione di un decreto d' indulto per un reato per il quale
interviene successivamente condanna alla quale viene applicato l'
indulto.
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| art. 277 c.p.p.
art. 183 c.p.
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