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91314
IDG751200607
75.12.00607 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montone ivan
motivi dell' appello proposto dal p.m. avverso la sentenza. pret. napoli, 29 settembre 1971
Giust. pen., s. 7, an. 77 (1972), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 655-661
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50108; d5350
il pretore di napoli aveva affermato che guidare autoveicoli senza aver conseguito la patente, ma dopo il superamento degli esami, non costituiva reato, per inidoneita' dell' azione che ne rendeva impossibile l' evento, essendo priva di capacita' lesiva dell' interesse tutelato dall' art. 80 del codice della strada. il pubblico ministero, proponendo appello avverso tale sentenza, rilevava che la motivazione di tale sentenza non era giuridicamente corretta, perche' la normativa del reato impossibile era estranea all' accertamento che il pretore era chiamato a compiere. il pubblico ministero, inoltre, faceva notare il pericolo insito in una tale impostazione del problema e la possibilita' di una generalizzazione di tale conclusione anche ad altre attivita' per le quali e' richiesto un titolo di abilitazione.
art. 80 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 art. 49 c.p.
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