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91326
IDG751200620
75.12.00620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montone ivan
la sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica al giudizio direttissimo. la nullita' del giudizio direttissimo nei confronti di uno degli imputati per difetto dei presupposti concernenti costui, non si estende al giudizio legittimamente celebrato con lo stesso rito nei confronti degli imputati
nota a trib. napoli 7 ottobre 1971
Giust. pen., s. 7, an. 14 (1972), fasc. 10, pt. 3, pag. 602-605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d625
in questo scritto sono riportati i motivi del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza del tribunale di napoli del 7 ottobre 1971. il pubblico ministero dimostra che, stante la specialita' delle norme che disciplinano il giudizio direttissimo, non sono applicabili ad esso le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche perche' verrebbe meno l' immediatezza con la quale tale giudizio deve essere celebrato. il pubblico ministero illustra, quindi, le conseguenze gravissime a cui la tesi contraria puo' portare e conclude sostenendo che, in virtu' del principio della pluralita' delle azioni penali, la nullita' del giudizio relativa all' imputato, citato a giudizio direttissimo in stato di liberta', non si estende agli altri prevenuti ritualmente tratti a giudizio direttissimo in stato di detenzione.
art. 2 l. 7 ottobre, n. 742
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