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91329
IDG751200623
75.12.00623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palmieri aniello
rilevanza penale dell' alienazione delle cose appartenenti alla chiesa da parte del parroco
Giust. pen., s. 7, an. 14 (1972), fasc. 10, pt. 2, pag. 761-765
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51915; d50122
l' a., dopo aver precisato che cosa si intenda per "cose appartenenti alla chiesa", afferma che l' alienazione da parte del parroco, a proprio profitto, di tali cose mobili, senza le debite autorizzazioni, costituisce il reato di appropiazione indebita aggravata; l' aggravente ravvisabile in questo caso e', secondo l' a., quella dell' art. 61 n. 11 del codice penale e non del n. 9 dello stesso articolo perche', nella fattispecie, il fatto viene commesso con abuso, da parte del parroco, non dei poteri inerenti alla qualita' di ministro del culto, ma di relazioni di ufficio. l' a. conclude sostenendo che il dolo richiesto per tale reato e' sia quello generico, che consiste nella volonta' consapevole di compiere la appropriazione, sia quello specifico, cioe' il fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto.
art. 61, n. 11, c.p. art. 646 c.p.
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