| la prima grande divisione nelle fonti del diritto inglese e' tra
fonti storiche e fonti legali. le prime sono i precedenti giuridici,
le opinioni del giudice espresse incidenter tantum nel corpo delle
sentenze, le relazioni delle commissioni per la riforma del diritto,
i testi di dottrina particolarmente autorevoli, il diritto romano e
il diritto canonico, il diritto mercantile, cioe' gli usi commerciali
e marittimi (english admiralty law), i valori fondamentali (sicurezza
nazionale, benessere sociale, liberta' individuale ecc.) tutti i
suddetti tipi di fonti sono dette persuasive. le fonti legali dette
vincolanti sono il precedente di common law o di equity; la legge, la
consuetudine, i trattati cui si riconosce il valore di testi di
legge. si parla inoltre di fonti formali, per indicare il potere in
cui le norme trovano l' origine e la giustificazione della loro
giuridicita'; e di fonti letterarie, costituite dai documenti o mezzi
materiali in genere da cui si ricava la conoscenza ufficiale del
diritto.
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