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91618
IDG751200942
75.12.00942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannaccone pellegrino
il trasporto di malati e periti come istituto di cura
nota a pret. bologna 18 gennaio 1972
Giur. merito, an. 5 (1973), fasc. 1, pt. 3, pag. 18-20
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18821
si commenta favorevolmente la massima secondo cui il trasporto di malati e feriti, previsto nell' art. 83 regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 come attivita' rientrante nell' esercizio degli istituti di cura, e' soggetto all' autorizzazione prefettizia (avente carattere personale e quindi non trasmissibile) prevista dall' art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie pur non essendo stata in questo riprodotta la citata norma del regio decreto n. 45 del 1901.
art. 45 r.d. 3 febbraio 1901, n. 45 art. 2 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 art. 193 t.u. leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)
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