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91627
IDG751200951
75.12.00951 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zappanico paolo
una contestata norma di favore: l' art. 44 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124
nota a trib. torino 11 novembre 1972
Giur. merito, an. 5 (1973), fasc. 3, pt. 3, pag. 106-110
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310
la sentenza annotata afferma che l' agevolazione tributaria di cui all' art. 44 decreto legge 15 marzo 1965 n. 124 (riguardante l' imposta di registro dovuta fino al 31 dicembre 1966, termine prorogato poi al 31 dicembre 1970, per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o di aree fabbricabili) compete anche al successivo trasferimento oneroso, se questo avviene nel termine fissato ed entro 3 anni da altro trasferimento pure oneroso, l' a. della nota aderisce, pur con qualche riserva di carattere marginale, a questa conclusione, anche alla luce del trattamento tributario dei "successivi trasferimenti" previsto dall' art. 1 della tariffa allegato a, legge registro. esamina poi la questione se la norma dell' art. 44 sopra citato possa essere qualificata come agevolatrice o meno.
art. 44 d.l. 15 marzo 1965, n. 124 convertito in l. 15 maggio 1965 art. 1 della tariffa all' a., legge registro
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