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Documento


91631
IDG751200955
75.12.00955 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
p.z.
nota a trib. pisa 6 ottobre 1972
Giur. merito, an. 5 (1973), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2314; d538
viene sottolinea la posizione di netto contrasto con la costante giurisprudenza della corte di cassazione della massima annotata, per la quale il trasporto di oli minerali senza il certificato di provenienza, ove sia positivamente accertato che e' stato assolto l' obbligo del pagamento dell' imposta di fabbricazione, non integra il delitto di cui agli artt. 5 e 15, comma 1, legge 2 luglio 1957, n. 474.
art. 5 l. 2 luglio 1957, n. 474 art. 15 l. 2 luglio 1957, n. 474
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