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91632
IDG751200956
75.12.00956 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
nota a pret. dolo 25 gennaio 1973
Giur. merito, an. 5 (1973), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 149-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1820
la sentenza annotata ha affermato che il mutamento di destinazione di un edificio rispetto a quella prevista dalla licenza edilizia non trova sanzione nella legge urbanistica (art. 41), ma solo in quanto essa determini particolarita' morfologiche del fabbricato. possono peraltro trovare applicazione altre norme (ad es., l' art. 221 testo unico delle leggi sanitarie riguardante il permesso di agibilita'). l' a. della nota, nel commentare la massima, rileva fra l' altro che non qualsiasi mutamento di destinazione puo' considerarsi rilevante ai fini urbanistici, ma solo quello che, per attuarsi, comporti la manomissione della struttura dell' edificio.
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 221 t.u. leggi sanitarie
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