| l' a., dopo alcuni brevi cenni storici sull' istituto del contratto
per persona da nominare, esamina la natura giuridica di tale
contratto nel quale, secondo la dottrina attualmente dominante, e' da
ravvisare un caso di rappresentanza eventuale in incertam personam.
quindi, l' a. passa ad esaminare i vari atti, collegati
inscindibilmente fra loro, che compongono il contratto per persona da
nominare, i quali vanno dal contratto nel quale e' inserita la
riserva di nominare alla accettazione della nomina. dopo aver
accennato alla forma di tale contratto, che deve essere quella
propria del negozio che si stipula per persona da nominare, l' a.
tratta brevemente i problemi, in tema di trascrizione, a cui puo' dar
luogo la retroattivita' dell' electio e dell' accettazione. l' a.
conclude con l' esame della disciplina fiscale dell' istituto,
facendo soprattutto notare come il termine di 3 giorni dalla
stipulazione del contratto, entro il quale, secondo la disciplina
fiscale, bisogna fare l' electio, non e' in alcun modo prorogabile,
contrariamente a quanto previsto dal diritto sostanziale.
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