| l' a., allo scopo di evitare la produzione della procura speciale per
la vendita di autoveicoli al pubblico registro automobilistico e il
relativo pagamento dell' imposta, sostiene, concordando con la
circolare del consiglio nazionale del notariato n. 1204 del 27 luglio
1973, che il notaio, nell' autenticare la firma, potra' attestare la
qualita' di rappresentante nel sottoscrittore, ma solo se questi gli
abbia esibito la procura che il notaio, previo esame della validita'
della stessa, alleghera' all' atto di autenticazione della firma.
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