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Documento


91680
IDG751201008
75.12.01008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
patane' rosario
i.v.a. ancora sulla cessazione dell' impresa
Notaro, an. 62 (1973), fasc. 22 (30 novembre), pag. 140-141
d2315; d311
l' a. sostiene che l' imprenditore fallito mantiene solo di nome lo stato di imprenditore ed acquista di fatto un nuovo status, quello di fallito. e' escluso, quindi, che il fallito possa qualificarsi come "dominus" nelle cessioni di beni fallimentari, i veri "domini" sono gli organi fallimentari preposti dalla legge a svolgere le operazioni fallimentari di realizzo. il requisito soggettivo, richiesto dalla legge per l' applicabilita' dell' i.v.a. alle vendite giudiziarie e fallimentari, e' dato quindi, secondo l' a., dagli organi fallimentari i quali si sostituiscono all' imprenditore fallito.
art. 10 legge fallimentare art. 12 legge fallimentare art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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