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Documento


91685
IDG751201013
75.12.01013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allegretti michele
considerazioni sulla espressione "contrario desiderio delle parti" dell' art. 72 legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89
Notaro, an. 62 (1973), fasc. 23-24 ( dicembre), pag. 149
d96901
l' a. sostiene che, per la conservazione delle scritture private autenticate non occorre alcun atto di deposito, essendo sufficiente la chiara menzione, nella scrittura privata che le parti convengono espressamente che essa rimanga tra gli atti in raccolta del notaio autenticante le firme, e che il notaio dia, di conseguenza, ad esse oltre il numero di repertorio anche quello di raccolta, per dimostrare che egli ha aderito al desiderio delle parti.
art. 72 l. 16 febbraio 1913, n. 89
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