| l' a., a proposito della richiesta da parte sindacale della
parificazione dell' orario di servizio per gli operai, ausiliari e
salariati e quello degli impiegati nell' ambito del pubblico impiego,
fa rilevare come la disciplina dell' orario di lavoro degli impiegati
civili dello stato e' contenuta negli artt. 14 e 385 del t.u. i
gennaio 1957, n. 3, oltre che nell' art. 106 comma i, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mettendo in evidenza, tuttavia, il
fatto che l' orario di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici
viene fissato dagli organi di questi, nei modi propri previsti dai
singoli ordinamenti e secondo le esigenze funzionali dei propri
uffici e servizi, e auspicando che la durata massima giornaliera
della prestazione di lavoro, venga messa in relazione alla
retribuzione, come e' dato desumere dai principi fissati nella legge
del 1967, n. 337.
| |