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91704
IDG751201034
75.12.01034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ponte andrea
sulla questione di legittimita' costituzionale della legge n. 1187 del 19 novembre 1968
Pratica amm., an. 6 (1973), fasc. 6, pag. 287-291
d18233
l' a., contrariamente a quanto sostenuto dal consiglio di stato nella decisione del 10 luglio 1970 n. 522, e' del parere che l' art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 sia costituzionalmente illegittimo in quanto lede il diritto all' indennizzo, sancito dall' art. 42 della costituzione. infatti, essendo stato il termine per l' emissione del decreto di espropriazione suddiviso in 2 parti, e cioe' un primo termine di 5 anni perche' intervenga l' approvazione dei piani particolareggiati ed altro termine di 10 anni per l' attuazione dei medesimi, ne scaturisce che, ove non venissero approvati i piani particolareggiati, non verrebbe mai a correre il termine decennale per la loro attuazione; e, d' altra parte, il fatto che trascorsi i 5 ovvero i 15 anni dell' approvazione del piano regolatore generale il vincolo perde efficacia ed il terreno diventa edificabile nuovamente, non puo' far escludere l' indennizzabilita' del vincolo per il periodo in cui il medesimo ha avuto vigore.
l. 19 novembre 1968 n. 1187
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