| l' a., contrariamente a quanto sostenuto dal consiglio di stato nella
decisione del 10 luglio 1970 n. 522, e' del parere che l' art. 2
della legge 19 novembre 1968 n. 1187 sia costituzionalmente
illegittimo in quanto lede il diritto all' indennizzo, sancito dall'
art. 42 della costituzione. infatti, essendo stato il termine per l'
emissione del decreto di espropriazione suddiviso in 2 parti, e cioe'
un primo termine di 5 anni perche' intervenga l' approvazione dei
piani particolareggiati ed altro termine di 10 anni per l' attuazione
dei medesimi, ne scaturisce che, ove non venissero approvati i piani
particolareggiati, non verrebbe mai a correre il termine decennale
per la loro attuazione; e, d' altra parte, il fatto che trascorsi i 5
ovvero i 15 anni dell' approvazione del piano regolatore generale il
vincolo perde efficacia ed il terreno diventa edificabile nuovamente,
non puo' far escludere l' indennizzabilita' del vincolo per il
periodo in cui il medesimo ha avuto vigore.
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