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91774
IDG751201138
75.12.01138 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liebman enrico tullio
illegittime restrizioni all' azione dei creditori nella liquidazione coatta amministrativa
Riv. dir. proc., an. 27 (1972), fasc. 1, pag. 1-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302
l' a. assume che il termine di decadenza di giorni 15 previsto dall' art. 209 legge fallimentare, per l' impugnazione dello stato passivo formato dal commissario liquidatore, nella liquidazione coatta amministrativa, e' troppo breve e puo' non consentire ai creditori l' effettivo esercizio del diritto stesso di impugnazione. rileva a sostegno di quanto detto che il termine decorre dal deposito dello stato passivo in cancelleria e non dal ricevimento del relativo avviso, che deve essere spedito per posta. solleva quindi dubbi sulla legittimita' costituzionale dell' art. 209 legge fallimentare, alla luce delle numerose pronunce della corte costituzionale con le quali sono state dichiarate incostituzionali norme che ponevano limiti temporali troppo brevi all' esercizio del diritto di agire in giudizio.
art. 209 l. fall. art. 24 cost. art. 113 cost.
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