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91776
IDG751201140
75.12.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
il processo civile di cognizione a trent' anni dal codice
Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 1, pag. 35-74
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d410
l' a. esamina il processo civile cosi' come strutturato dal codice di procedura civile del 1942 e fondato sui principi di pubblicizzazione, della collaborazione del giudice con le parti, della concentrazione, qualita', immediatezza, libero apprezzamento delle prove. rileva che la novella del 1950 modificando il sistema previsto dal codice del 1942 ha portato alla base del processo civile una profonda antinomia, conservando da un lato la figura del giudice istruttore e limitandone dall' altro lato i poteri. osserva che per ovviare agli attuali inconvenienti del processo civile sarebbe necessario procedere ad un esperimento, limitato ad alcuni tribunali o sezioni di tribunale. onde attuare in particolare un processo piu' rapido, nonostante le modifiche apportate dalla novella del 1950 al codice del 1942. asserisce che il giudice attraverso un retto uso degl' artt. 183 e 175 codice procedura civile e 82, comma 3, e 83 bis disposizioni per l' attuazione del codice procedura civile potrebbe fissare la prima udienza di trattazione in data idonea a consentirgli un adeguato studio della controversia. delinea infine, attraverso una nuova interpretazione delle norme vigenti, una forma di processo caratterizzata dalla collaborazione tra il giudice e le parti e dal principio dell' immediatezza e celerita'.
art. 175 c.p.c. art. 180 c.p.c. art. 183 c.p.c. art. 184 c.p.c. art. 82 disp. att. c.p.c. art. 83 disp. att. c.p.c.
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