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| IDG751201140 | |
| 75.12.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani andrea
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| il processo civile di cognizione a trent' anni dal codice
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 1, pag. 35-74
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d410
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| l' a. esamina il processo civile cosi' come strutturato dal codice di
procedura civile del 1942 e fondato sui principi di pubblicizzazione,
della collaborazione del giudice con le parti, della concentrazione,
qualita', immediatezza, libero apprezzamento delle prove. rileva che
la novella del 1950 modificando il sistema previsto dal codice del
1942 ha portato alla base del processo civile una profonda antinomia,
conservando da un lato la figura del giudice istruttore e limitandone
dall' altro lato i poteri. osserva che per ovviare agli attuali
inconvenienti del processo civile sarebbe necessario procedere ad un
esperimento, limitato ad alcuni tribunali o sezioni di tribunale.
onde attuare in particolare un processo piu' rapido, nonostante le
modifiche apportate dalla novella del 1950 al codice del 1942.
asserisce che il giudice attraverso un retto uso degl' artt. 183 e
175 codice procedura civile e 82, comma 3, e 83 bis disposizioni per
l' attuazione del codice procedura civile potrebbe fissare la prima
udienza di trattazione in data idonea a consentirgli un adeguato
studio della controversia. delinea infine, attraverso una nuova
interpretazione delle norme vigenti, una forma di processo
caratterizzata dalla collaborazione tra il giudice e le parti e dal
principio dell' immediatezza e celerita'.
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| art. 175 c.p.c.
art. 180 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
art. 184 c.p.c.
art. 82 disp. att. c.p.c.
art. 83 disp. att. c.p.c.
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