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91780
IDG751201145
75.12.01145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costa sergio
nuove considerazioni sull' art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
nota a pret. treviso 3 ottobre 1970
Riv. dir. proc., an. 27 (1972), fasc. 2, pag. 363-371
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d762
l' a., prendendo lo spunto da una sentenza del pretore di treviso, osserva che il procedimento ex art. 28 non puo' qualificarsi di tipo inquisitorio in quanto inizia a istanza di parte, mentre i poteri del giudice sono limitati all' assunzione di sommarie informazioni che peraltro sono previste dal codice di procedura civile anche in altri casi quali ad esempio il procedimento di sequestro che si inserisce certamente nell' alveo del processo dispositivo. rileva poi, in contrasto con quanto ritenuto dal pretore, che nella procedura ex art. 28 sia ammissibile l' ammissione della consulenza tecnica, considerato che la stessa non deve essere necessariamente una relazione scritta ma puo' anche consistere in chiarimenti dati al giudice in udienza dal consulente. ritiene infine che contro la sentenza del tribunale emessa dopo l' opposizione proposta avverso il decreto del pretore, sia ammissibile l' appello.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
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