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91798
IDG751201163
75.12.01163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garbagnati edoardo
cassazione con rinvio ed esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado
Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 4, pag. 581-588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6344; d6400
si critica la sentenza della corte di cassazione 15 gennaio 1972, n. 116, con la quale, nel caso di cassazione col rinvio della sentenza con la quale il giudice di appello abbia confermato una condanna munita della clausola di provvisoria esecuzione, si asserisce che la cassazione fa tornare la causa davanti al giudizio di rinvio nella stessa condizione in cui era prima della definizione del giudizio di secondo grado. tale tesi contrasta sia con l' art. 393 codice procedura penale, sia con l' art. 336. consegue che la parte appellante contro una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva non ha interesse a chiedere ed ottenere dal giudice di appello una distinta pronuncia di revoca della clausola di provvisoria esecuzione poiche' dopo la cassazione non rivivono ne' la sentenza di primo grado, ne' la clausola di provvisoria esecuzione. inoltre la clausola suddetta della sentenza di primo grado non e' travolta dall' estinzione del giudizio di rinvio, bensi' dall' assorbimento della sentenza di primo grado nella decisione del giudice di appello.
art. 383 c.p.p. art. 336 c.p.p. art. 389 c.p.p.
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