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91800
IDG751201165
75.12.01165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
favara franco
il ricorso amministrativo dopo la istituzione dei tribunali regionali amministrativi
Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 4, pag. 619-675
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d151; d1530
l' a. nota una varieta' di ispirazione per quanto riguarda la distinzione tra atto definitivo e non definitivo ed il ruolo del ricorso gerarchico tra la legge n. 1034 e il decreto del presidente della repubblica n. 1199. e' necessario ricercare il coordinamento e studiare il ruolo del ricorso amministrativo ordinario che appare un rimedio perfettamente adeguato alla pubblica amministrazione, e consente alla stessa di produrre atti di migliore qualita' ed al privato un mezzo piu' economico e meno formalizzato per ottenere giustizia. l' a. ritiene che il passaggio alle regioni delle formazioni statali indicate dall' art. 117 costituzione non abbia abrogato tacitamente l' istituto del ricorso amministrativo: il problema sara' quello di individuare l' organo regionale che avra' competenza a decidere il ricorso in precedenza portato alle autorita' centrali dello stato.
d.p.r. 25 novembre 1971, n. 1199 l. 28 ottobre 1970, n. 775 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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