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91807
IDG751201172
75.12.01172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cipriani franco
il diritto della difesa "durante" e "dopo" il tentativo di conciliazione ex art. 708 c.p.c.
nota a c. cost. 30 giugno 1971, n. 151
Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 4, pag. 498-515
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4410
l' a. distingue e differenzia le 4 diverse ordinanze di rimessione alla corte che hanno sollevato il dubbio sugli artt. 707, comma 1, e 708 codice procedura civile. nota come la corte non abbia emanato una sentenza interpretativa di accoglimento, bensi' una sentenza creativa di una norma "aggiuntiva", nel senso di consentire ai difensori di assistere la parte dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. e' invece rimasto integro l' art. 707, comma 1, giustamente secondo l' a., poiche' il non essere assistiti dai difensori nella fase del tentativo di conciliazione, non menoma affatto il diritto della difesa.
art. 707, comma 1, c.p.c. art. 708 c.p.c. art. 82 c.p.c. art. 274, comma 2, c.p.c. art. 24, comma 2, cost.
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