| 91809 | |
| IDG751201174 | |
| 75.12.01174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| amodio ennio
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| estromissione illegittima del responsabile civile e poteri della
corte di cassazione
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| nota a cass. sez. iv pen. 15 marzo 1971 e app. 3 ottobre 1970
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 4, pag. 527-556
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60331; d634
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| nota di adesione alla sentenza della cassazione che riformando la
sentenza della corte d' appello ha affermato che non e' consentita
per nessun motivo l' estromissione del responsabile civile dopo l'
inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
osserva l' a. che se l' art. 120 codice procedura penale vieta l'
estromissione del responsabile civile dopo l' inizio della
discussione finale, a maggior ragione essa non puo' essere disposta
con la sentenza che decide sull' imputazione. qualora si verificasse
una tale ipotesi il giudice dovrebbe rispondere di omissione di
pronuncia e la sentenza emessa potrebbe essere impugnata perche'
viziata di omessa pronuncia sulla domanda della parte civile. secondo
l' a. la cassazione dovrebbe annullare con rinvio la sentenza viziata
in quanto una decisione meramente dichiarativa che mettesse il
danneggiato nella condizione di riproporre ex novo l' azione
risarcitoria avanti al giudice civile in primo grado,
cristallizzerebbe l' efficacia dell' illegittima estromissione del
responsabile civile decretata dal giudice penale.
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| art. 120 c.p.p.
art. 541 c.p.p.
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