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91809
IDG751201174
75.12.01174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amodio ennio
estromissione illegittima del responsabile civile e poteri della corte di cassazione
nota a cass. sez. iv pen. 15 marzo 1971 e app. 3 ottobre 1970
Riv. dir. proc., s. 2, an. 27 (1972), fasc. 4, pag. 527-556
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60331; d634
nota di adesione alla sentenza della cassazione che riformando la sentenza della corte d' appello ha affermato che non e' consentita per nessun motivo l' estromissione del responsabile civile dopo l' inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. osserva l' a. che se l' art. 120 codice procedura penale vieta l' estromissione del responsabile civile dopo l' inizio della discussione finale, a maggior ragione essa non puo' essere disposta con la sentenza che decide sull' imputazione. qualora si verificasse una tale ipotesi il giudice dovrebbe rispondere di omissione di pronuncia e la sentenza emessa potrebbe essere impugnata perche' viziata di omessa pronuncia sulla domanda della parte civile. secondo l' a. la cassazione dovrebbe annullare con rinvio la sentenza viziata in quanto una decisione meramente dichiarativa che mettesse il danneggiato nella condizione di riproporre ex novo l' azione risarcitoria avanti al giudice civile in primo grado, cristallizzerebbe l' efficacia dell' illegittima estromissione del responsabile civile decretata dal giudice penale.
art. 120 c.p.p. art. 541 c.p.p.
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