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91818
IDG751201183
75.12.01183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro arturo
falsita' in protesto contenuto in atto di prolungamento di cambiale privo del bollo di cogiunzione
nota a cass. sez. v pen. 5 ottobre 1971
Scuola pos., s. 4, an. 14 (1972), fasc. 4, pag. 574-577
d51531
l' a., nel commentare una sentenza della corte di cassazione, assume che la falsita' commessa su un foglio di prolungamento di cambiale non collegato alla cambiale stessa dal bollo di congiunzione, non costituisce reato. infatti, in mancanza del bollo di congiunzione, l' atto di protesto deve ritenersi inesistente perche' non si puo' sapere legalmente a quale cambiale si riferisca.
art. 69 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
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