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91820
IDG751201185
75.12.01185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro arturo
ancora sul ricorso per cassazione della parte civile
nota a c. cost. 10-17 febbraio 1972, n. 29
Scuola pos., s. 4, an. 14 (1972), fasc. 4, pag. 568-570
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63024; d634
l' a., nel commentare la sentenza della corte costituzionale n. 29 del 1972, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell' art. 23 codice procedura penale, assume che tale decisione e' la logica conseguenza di una precedente pronuncia della stessa corte, con la quale era stata dichiarata l' illegittimita' costituzionale dell' art. 195 codice procedura penale. infatti dichiarate incostituzionali le limitazioni al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile per quanto attiene ai propri interessi, doveva seguire la dichiarazione d' incostituzionalita' anche dell' art. 23 codice procedura penale in quanto vietava al giudice penale di decidere sull' azione civile in caso di assoluzione dell' imputato
art. 23 c.p.p. art. 195 c.p.p.
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