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91822
IDG751201187
75.12.01187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro arturo
precostituzione del giudice e legittimita' della delegazione di atti processuali fuori sede
nota a c. cost. 9-15 marzo 1972, n. 52
Scuola pos., s. 4, an. 14 (1972), fasc. 4, pag. 551-559
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6122; d6152
l' a., prendendo lo spunto dalla sentenza della corte costituzionale n. 52 del 1972, con la quale si e' dichiarata la legittimita' costituzionale degli artt. 296 e 392 codice procedura penale, nella parte in cui consentono di delegare il pretore del luogo in cui si deve eseguire un atto fuori del comune di residenza del magistrato delegante, esamina le applicazioni fatte dalla corte del principio del "giudice naturale" riassumendo le relative decisioni. osserva in relazione alla sentenza n. 52 che il giudice delegato non puo' a sua volta delegare altro giudice, ne' estendere la propria attivita' ad altri atti resi necessari da quelli eseguiti.
art. 296, commi 2 e 3, c.p.p. art. 392, comma 2, c.p.p.
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