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Documento


91830
IDG751201195
75.12.01195 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cozzani aurelio
le autorizzazioni di polizia ai profughi nella giurisprudenza del consiglio di stato
Riv. polizia, an. 25 (1972), fasc. 2, pag. 117-131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18700; d12002; d18504
relativamente al problema dei rapporti fra il potere ampiamente discrezionale dell' autorita' di pubblica sicurezza, in ordine al rilascio delle autorizzazioni di polizia, e il beneficio di cui all' art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l' a. sostiene che tale art. non puo' essere interpretato nel senso che il profugo abbia, in ogni caso, il diritto di riprendere in italia l' attivita' che esercitava nel luogo di provenienza, perche' cio' egli puo' ottenere solo in deroga alle norme che pongono limiti di quantita', mentre rimangono inderogabili i requisiti qualitativi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni. successivamente l' a. esamina il problema della cedibilita' e volturabilita' della licenza ottenuta dal profugo, concludendo che la severita' delle disposizioni in proposito e' necessaria per evitare che il profugo sia solo lo strumento di un' operazione che potrebbe configurarsi come un "negozio in frode alla legge".
art. 28 l. 4 marzo 1952, n. 137
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