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91831
IDG751201196
75.12.01196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sparano luigi
considerazioni e proposte in tema di fermo di sicurezza. un' integrazione necessaria del nostro sistema di prevenzione
Riv. polizia, an. 25 (1972), fasc. 2, pag. 84-90
d18710; d6111
l' a. sostiene che il fermo di sicurezza e' da ritenere oggi direttamente regolato dall' art. 13 della costituzione e, per il rinvio che questo fa alla legge ordinaria, dall' art. 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931; tale ultimo art., infatti, per gli aspetti relativi al fermo, risulta indenne dalla parziale dichiarazione di illegittimita' avutasi con la sentenza n. 2 del 1956 della corte costituzionale e rimane percio' tutt' ora valido anche se, secondo l' a., e' ormai indilazionabile una iniziativa intesa a perfezionare l' istituto del fermo di sicurezza per restituirlo, rinnovato, al suo ruolo di mezzo di prevenzione dei reati e di difesa dei cittadini dalla criminalita'.
art. 13 cost. art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 773
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